Onorevoli Colleghi! - Le disposizioni della presente proposta di legge disciplinano in modo innovativo la materia delle intercettazioni di conversazioni e comunicazioni telefoniche, rendendo più rigoroso il divieto di pubblicazione dei relativi atti. Scopo del testo in esame è quello di un generale rafforzamento delle garanzie di imparzialità e trasparenza della materia, dando così attuazione ai princìpi del giusto processo, di cui all'articolo 111 della Costituzione, anche in questa fase della ricerca della prova penale. In particolare, la presente proposta di legge è indirizzata alla introduzione di nuovi princìpi in materia di tutela della riservatezza dei cittadini in relazione alle acquisizioni di notizie manifestamente irrilevanti ai fini investigativi, assicurandone, comunque, un uso endoprocessuale e sanzionando in modo severo, nell'ambito delle indagini preliminari, ogni abuso sui dati in tale modo raccolti. Il sistema di garanzie così introdotto mantiene del tutto inalterata la funzionalità dello strumento operativo delle intercettazioni, consentendone un incisivo uso per la repressione delle più gravi forme di reato, assicurando in ogni caso un alto livello di garanzia alle esigenze di sicurezza della collettività nazionale.
      Nell'ottica di cui sopra si pone, tra le prime, la norma introdotta dall'articolo 4, comma 2, che disciplina l'ambito delle persone nei confronti delle quali possono essere disposte le intercettazioni. La scelta operata dal progetto di legge determina un uso più accurato dello strumento operativo in esame nei confronti dei soli indagati semplicemente per quelle forme di reato più comuni, e meno gravi, che consentono di solito il ricorso a mezzi investigativi più tradizionali per la raccolta

 

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delle prove. Al contempo, mantiene intatto il sistema attuale che consente le intercettazioni anche nei confronti dei soggetti non indagati per tutta una serie di reati gravi e gravissimi, tra i quali quelli indicati all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nonché di quelli che si consumano comunemente per mezzo del telefono.
      Sempre in un'ottica di un uso più equilibrato di questo delicatissimo strumento di raccolta delle prove, si pone l'articolo 4, comma 1, che modifica l'articolo 267, comma 1, del codice di procedura penale; esso indica all'autorità giudiziaria la necessità di compiere un'attenta analisi di riscontro dei dati raccolti nelle intercettazioni già disposte, utilizzando elementi probatori di diversa provenienza, prima di procedere a ulteriori operazioni di intercettazione sulla base di anomale estensioni di tali investigazioni disarticolate dalle reali esigenze processuali per i fatti di reato per i quali si procede, che andrebbero, diversamente, a incidere sui diritti di libertà dei cittadini.
      Nell'ottica della tutela della riservatezza dei cittadini si pone, ancora, la disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, che introduce il principio dell'ammissibilità delle cosiddette intercettazioni ambientali «solo se vi è fondato motivo di ritenere che nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo in qualunque modo l'attività criminosa». In sostanza tale norma introduce un obbligo di motivazione più pregnante dei provvedimenti di richiesta e di autorizzazione delle intercettazioni in esame, costringendo il pubblico ministero e il giudice a dare un'ampia spiegazione sulla relazione tra il luogo in cui si intende attivare l'intercettazione ambientale e la contestuale manifestazione dell'attività delinquenziale. La particolare pervasività di alcuni tipi di reato all'interno delle strutture sociali, tra i quali, ad esempio, quelli di terrorismo o di criminalità organizzata, e il loro continuo possibile manifestarsi in modo multiforme e secondo schemi sempre diversi, nonché quelli assai gravi indicati all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, hanno consigliato di assentire in questi casi l'ammissibilità delle intercettazioni ambientali in modo più esteso, al di là dei margini della flagranza, massimizzando così il livello di garanzie della comunità sociale.
      L'articolo 268 del codice di procedura penale, commi 6, 7, 8, 9 e 10 - sostituito dall'articolo 5 del progetto di legge -, nonché gli articoli 6 e 11 del progetto di legge medesimo, intervengono su una materia assai delicata, quella della messa a disposizione degli interessati della notizia dell'avvenuta intercettazione o dei risultati della stessa.
      Lo scopo dell'impianto normativo, sul punto dell'acquisizione processuale degli elementi raccolti nel corso delle intercettazioni, è quello di contemperare la massima trasparenza dell'azione investigativa sulle informazioni raccolte, con un uso delle stesse che tenga conto della loro rilevanza ai fini del procedimento penale, garantendo il diritto alla riservatezza dei cittadini interessati nell'impedire un qualsiasi uso delle notizie manifestamente irrilevanti ai fini dei reati per i quali si procede. In quest'ottica l'articolo 5 prevede un procedimento camerale nel quale è garantito il contraddittorio e la parità delle parti innanzi al giudice.
      La stessa ratio è sottesa, infine, ai meccanismi di avviso dell'avvenuta intercettazione nel caso di archiviazione della notizia di reato, di cui all'articolo 11, dove si è privilegiato il profilo di tutela dei diritti di libertà del cittadino interessato dall'attività investigativa in oggetto nell'acquisire «la mera notizia dell'avvenuta intercettazione».
      Le novità introdotte dal progetto di legge riguardano, ancora, il divieto di pubblicazione di cui alle disposizioni dell'articolo 2, che riformula in modo più vigoroso il sistema del divieto di pubblicazione degli atti di indagine preliminare e di quanto acquisito ai fascicoli del pubblico ministero o del difensore, prevenendo un qualsiasi uso di tali notizie in ambiti estranei all'indagine investigativa nella quale sono stati disposti.
      L'articolo 1 - che modifica gli articoli 36 e 53 del codice di procedura penale -
 

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intende garantire e rafforzare il buon andamento dell'attività giurisdizionale, anche in funzione dell'espressa imparzialità dell'autorità giudiziaria, introducendo l'obbligo di astensione per il giudice che rilascia dichiarazioni concernenti il procedimento affidatogli e la facoltà, nel pari caso, del capo dell'ufficio della Procura, o del Procuratore generale presso la corte di appello, di sostituire il pubblico ministero, così come nell'ipotesi in cui questi risulti indagato per il reato di cui all'articolo 326 del codice penale.
      Il progetto di legge si caratterizza, ancora, oltre che per la riformulazione delle sanzioni di cui all'articolo 326 del codice penale - articolo 12 - e per le modifiche in tema di procedimento disciplinare per coloro che non ottemperano al divieto di pubblicazione degli atti, anche per l'allargamento dei princìpi in tema di responsabilità dell'ente, di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, alle persone giuridiche proprietarie dei mezzi di informazione o diffusione, che pubblicano arbitrariamente gli atti di un procedimento penale in violazione dell'articolo 684 del codice penale.
      Infine, l'articolo 8, comma 2, che modifica l'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, interviene in materia di risposte e rettifiche, allargando i diritti dei soggetti che si reputano offesi per la divulgazione di fatti, notizie, immagini contrari a verità o lesive della loro reputazione, rendendo più cogente il diritto di costoro ad ottenere la pubblicazione della rettifica, introducendo, altresì, un'apposita sanzione disciplinare contro l'autore della violazione dell'obbligo di pubblicazione.
 

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